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Il segreto bancario

Jun 14th, 2009 by admin in News

 

Definizione e basi legali

Il segreto bancario è l’obbligo di discrezione cui sottostanno le banche, i loro rappresentanti e i loro collaboratori riguardo agli affari dei loro clienti o di terzi. Sono vincolati dal segreto bancario anche gli esperti che operano su mandato dell’autorità di vigilanza nonché altre persone in rapporto con la banca.

Il cliente della banca è detentore del segreto: può svincolare la banca dall’obbligo di discrezione e permetterle, o addirittura imporle, di rivelare fatti coperti dal segreto bancario. La decisione di levare il segreto non può essere presa dal banchiere stesso.

Il segreto bancario risulta anzitutto dal diritto civile, e in particolare dall’obbligo contrattuale del banchiere di rispettare la situazione personale del proprio cliente. La sfera privata del cliente è protetta anche dalle disposizioni generali del Codice civile svizzero (CC, RS 210; art. 27 segg.) riguardanti la protezione della personalità e dalla legislazione in materia di protezione dei dati. Peraltro, l’obbligo di discrezione non è una particolarità esclusiva della professione di banchiere, ma esiste anche per altre persone come ad esempio medici e avvocati. D’altra parte, la legislazione bancaria considera l’obbligo di discrezione del banchiere, fondato sul diritto civile, come obbligo professionale la cui violazione può essere perseguita.

Limiti fissati dalla legislazione

La legislazione impone al segreto bancario una serie di limiti. Le disposizioni del diritto civile, della legislazione in materia di esecuzione e fallimenti, del diritto penale, del diritto penale amministrativo e dell’assistenza giudiziaria in materia penale prevedono deroghe al segreto bancario. Per ordine di un’autorità giudiziaria, il segreto bancario può essere ad esempio levato anche contro il volere del cliente. Nei confronti dell’autorità di vigilanza (Commissione federale delle banche CFB) il segreto bancario non può essere invocato. Il segreto bancario svizzero non è assoluto e non ha effetto in caso di perseguimento penale.

Severi obblighi di diligenza

La piazza finanziaria Svizzera non ha alcun interesse per il denaro proveniente da attività criminali. Il nostro Paese dispone perciò di un dispositivo completo di difesa contro i capitali indesiderati. Nel confronto internazionale, il quadro normativo svizzero è molto severo. La legge sul riciclaggio di denaro (LRD) entrata in vigore il 1° aprile 1998 costituisce la normativa quadro nell’ambito degli obblighi di diligenza da rispettare al momento di accettare denaro di clienti. Questa legge è concretizzata da pertinenti atti normativi d’esecuzione emanati dalle competenti autorità di vigilanza, tra l’altro dall’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi (Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 1); ex ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, ORD-CFB). Vanno inoltre rispettate le disposizioni del Codice penale (CP) concernenti il riciclaggio di denaro, la carente diligenza in operazioni finanziarie e le organizzazioni criminali.

Un aspetto fondamentale degli obblighi di diligenza è quello dell’identificazione della controparte (”know your customer”): gli intermediari finanziari devono conoscere i loro clienti. Per l’accettazione di denaro da persone politicamente esposte vige un obbligo di diligenza amplificato: le relazioni d’affari che comportano un rischio accresciuto per la reputazione devono essere rilevate sistematicamente e sottoposte a complete e approfondite verifiche.

Gli strumenti impiegati nella lotta contro il riciclaggio consentono anche di lottare contro il finanziamento del terrorismo. La Svizzera si impegna anche a livello internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Sin dall’inizio ha partecipato attivamente ai lavori del più importante organismo internazionale, il GAFI (Gruppo d’azione finanziaria, in francese: Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux GAFI, e in inglese: Financial Action Task Force on Money Laundering FATF). Le Raccomandazioni del GAFI costituiscono lo standard internazionale per la lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. La legislazione svizzera è ampiamente conforme a tali raccomandazioni.

Accesso alle informazioni bancarie per scopi fiscali

Al fine di perseguire i reati in materia di frode fiscale, le autorità fiscali svizzere hanno la possibilità di procurarsi informazioni bancarie. Inoltre, possono trasmettere queste informazioni tramite assistenza giudiziaria anche ad altri Stati.

La trasmissione di informazioni sulla base dell’assistenza amministrativa è disciplinata in particolare nelle convenzioni di doppia imposizione. La Svizzera limita lo scambio di informazioni essenzialmente alle informazioni necessarie per la regolare applicazione della convenzione.

In deroga a questa prassi generale la Svizzera scambia con gli Stati Uniti sulla base della convenzione di doppia imposizione del 2 ottobre 1996, informazioni necessarie all’attuazione della convenzione ma anche informazioni intese a prevenire «truffe e delitti analoghi» che hanno per oggetto un’imposta che rientra nel campo d’applicazione della convenzione. Nel mese di gennaio 2003 la Svizzera e gli Stati Uniti hanno concluso un accordo che definisce i criteri applicabili all’interpretazione del concetto di «truffe e delitti analoghi» e contiene esempi pertinenti. Secondo tale accordo, la Svizzera presta assistenza amministrativa anche per fatti che non costituiscono frode fiscale in base al diritto svizzero, ma presentano lo stesso livello di illiceità della frode fiscale definita nel diritto del nostro Paese.
Anche le convenzioni di doppia imposizione concluse con l’Austria, la Colombia, il Cile, la Francia, la Finlandia, la Germania, la Gran Bretagna, Malta, la Norvegia, la Spagna, il Sudafrica e la Turchia contengono una disposizione che consente lo scambio di informazioni non solo per garantire la corretta applicazione della convenzione, ma anche per l’affermazione del diritto interno in materia di frode. Costituisce una frode ogni comportamento fraudolento che, ai sensi del diritto di entrambi gli Stati, è considerato delitto fiscale passibile di una pena privativa della libertà.

Segreto bancario e Bilaterali II

Nell’ambito dei negoziati concernenti gli Accordi bilaterali II, le questioni riguardanti l’assistenza amministrativa e l’assistenza giudiziaria in materia fiscale dei dossier rilevanti per la piazza finanziaria sono state prioritarie (tassazione dei redditi da risparmio, Schengen/Dublino, lotta contro la frode). Secondo la soluzione concordata nell’ambito della tassazione dei redditi da risparmio, la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea si scambiano informazioni su comportamenti che costituiscono frode fiscale o un delitto analogo in base alle prescrizioni giuridiche dello Stato richiesto per i redditi da risparmio oggetto dell’accordo. Se una domanda di assistenza amministrativa viene rivolta alla Svizzera, l’esistenza di una frode fiscale è determinata secondo il diritto svizzero. La revisione di convenzioni di doppia imposizione con gli Stati membri dell’UE permetterà inoltre di prevedere l’assistenza amministrativa per i casi di frode fiscale che interessano altre forme di redditi da risparmio, come già avviene con diversi Paesi.

La soluzione negoziata con l’UE per Schengen/Dublino e per la lotta contro la frode prevede un’assistenza giudiziaria più estesa rispetto a oggi nell’ambito della fiscalità indiretta (dazi, imposta sul valore aggiunto, imposte di consumo), dei sussidi e delle commesse pubbliche. Nelle procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa che toccano i citati settori, la Svizzera applicherà a favore delle autorità dell’UE le medesime misure coercitive che applicherebbe in un procedimento interno in Svizzera, purché esista il necessario ordine di perquisizione e la somma del reato sia superiore a 25 000 Euro.

Nell’ambito dei negoziati la Svizzera è invece riuscita a difendere il segreto bancario in materia di imposte dirette. Il nostro Paese non sarà tenuto ad adottare un’eventuale futura modifica dell’acquis rilevante di Schengen che potrebbe significare l’abolizione del segreto bancario in materia di imposte dirette.

fonte: dipartimento federale delle finanze

 

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