[omissis]
Dodici CDI firmate
Il Segretariato dell’OCSE aveva incluso la Svizzera in un elenco di Paesi che si attengono agli standard OCSE ma che non li avevano ancora pienamente attuati. La lista era stata adeguata il 2 aprile 2009 dagli Stati del G20 in occasione del loro vertice di Londra e successivamente pubblicata dall’OCSE. Sebbene la Svizzera sia uno dei membri fondatori dell’OCSE, non era stata informata al riguardo. Il Consiglio federale aveva pertanto protestato presso l’OCSE.
Il 2 aprile scorso, il Consiglio federale aveva già preso atto della critica e delle minacce avanzate da diversi Stati nei confronti della Svizzera nella questione dello scambio di informazioni in materia fiscale e le aveva ritenute ingiustificate. La Svizzera non è un paradiso fiscale, come più volte ribadito anche dall’OCSE. Il nostro Paese vanta un sistema fiscale che funziona e preleva le imposte usuali impegnandosi a mantenere un livello concorrenziale. Il 13 marzo il Consiglio federale aveva deciso che la Svizzera doveva riprendere lo standard OCSE nell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in conformità con l’articolo 26 del modello di Convenzione dell’OCSE consentendo in tal modo di sviluppare, su richiesta concreta e motivata, in singoli casi, lo scambio d’informazioni con altri Paesi. Il Consiglio federale ha revocato la relativa riserva riguardo alla Convenzione e avviato negoziati sulla revisione di CDI in particolare con Stati dell’OCSE.
Dalla decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale, la Svizzera ha firmato con Danimarca, Lussemburgo, Francia, Norvegia, Austria, Gran Bretagna, Messico, Finlandia, isole Far Oer, USA e Qatar una CDI contenente la clausola di assistenza amministrativa estesa secondo l’articolo 26 del modello di Convenzione dell’OCSE. Anche la Convenzione con la Spagna rientra in quelle firmate, in quanto nella CDI in vigore con questo Stato è inclusa una clausola automatica della nazione più favorita, nel caso in cui la Svizzera convenisse con un altro Stato membro dell’UE una disposizione sullo scambio di informazioni più estesa. Questa clausola è stata attivata il 21 agosto 2009 con la sottoscrizione della CDI con la Danimarca.
Segreto bancario garantito in Svizzera
La decisione di riprendere lo standard OCSE nell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in conformità con l’articolo 26 del modello di Convenzione dell’OCSE non ha alcuna conseguenza per i contribuenti residenti in Svizzera. La protezione della sfera privata di clienti nazionali e internazionali delle banche (segreto bancario) da interventi ingiustificati da parte dello Stato resta garantita. Essa non muta neppure, nel diritto interno, le possibilità delle autorità fiscali svizzere di accedere a dati bancari. Il segreto bancario non copre tuttavia i reati fiscali. Alla luce della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare sullo sfondo della crisi finanziaria, la cooperazione internazionale in ambito fiscale ha assunto maggiore importanza. Il Consiglio federale continuerà a sostenere attivamente gli sforzi in tal senso.
fonte: Dipartimento federale delle finanze. Estratto