Malta e la sua fiscalità

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Le giursdizioni solide

Negli ultimi anni di sconvolgimenti fiscali e ed economici è in corso una continua “tempesta finanziaria” in cui molti accordi bilaterali sono in forse, l’investitore è alquanto frastornato da notizie o voci di corridoio che si susseguono delle quali probabilmente la maggior parte è priva di ogni fondamento.

Ciò che si sa è che stanno emergendo sempre di più giurisdizioni solide nelle quali è possibile investire il proprio capitale ed ottenere una imposizione fiscale interessante conformemente al diritto locale. In particolare in questo momento ci focalizziamo sulla giurisdizione di Malta.

L’attrattività

Malta più di altri in europa (entrata in EU nel 2004) ha saputo proporsi come luogo sicuro dove creare infrastrutture societarie ed investimento attraendo moltissimi investitori da tutta la comunità europea ma anche dalla Russia e dall’America. Oggi più che mai alcune giurisdizioni cercano di attiare nuovi capitali, proponendo vantaggi fiscali, anti-burocratici, gestionali, ecc meglio dei vicini per potersi accaparrare preziosi investitori.

Il funzionamento fiscale maltese

Malta ha una corporation tax del 35% sugli utili delle società di capitali, ma permette agli azionisti, all’atto della distribuzione degli utili, di ritornare in possesso di un valore pari ai 6/7 dell’imposta pagata dalla società. Questo è il primo punto peculiare ma interessante. Il secondo punto interessante è che la partecipazione non è tassabile. Ecco quindi come è fatta la tipica struttura Maltese al 5% di imposte effettive:

Malta trading company, il cui azionista è al 100% un’altra Malta holding company. Diciamo che al momento della chiusura bilancio, l’utile lordo della società di trading sia 100. A questo punto la trading company viene tassata del 35% e quindi paga all’amministrazione fiscale maltese 35, le rimangono quindi 65 di utile netto che distribuisce (senza ulteriori tasse) alla holding company. La holding company nel frattempo chiede il rimborso del 6/7 dell’imposta pagata dalla società figlia e ottiene quindi 30 di rimborso + 65 di utile netto proveniente dalla società figlia. Il profitto netto della holding company diventa quindi pari a 30+65=95 dando cosi luogo ad una tassazione effettiva sul business del gruppo di solo il 5%.

E’ chiaro quanto possa essere interessante tale profilo fiscale per l’investitore che si trova, in Europa, in una giurisdizione onshore europea, ad avere una tassazione netta minimale di solo il 5%, cosa del tutto unica e degna di grande attenzione.